Art. 5.
(Interventi di recupero).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove interventi diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività della prostituzione attraverso:

          a) programmi di istruzione, di formazione professionale e di inserimento lavorativo;

          b) programmi di sostegno economico, sociale e psicologico;

          c) programmi di recupero sociale in alternativa alle misure di detenzione.