1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove interventi diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività della prostituzione attraverso:
a) programmi di istruzione, di formazione professionale e di inserimento lavorativo;
b) programmi di sostegno economico, sociale e psicologico;
c) programmi di recupero sociale in alternativa alle misure di detenzione.